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“Il Corriere del Trentino”; “Il Trentino” e “L’Adige” nel mese di giugno 2008 La durata dei processi è problema che sembra inquietare, trasversalmente e bipartisan, le coscienze dei politici, della magistratura e dei cittadini ancora non vinti da un ineluttabile fatalismo. La individuazione delle cause delle anomalie processuali paiono quasi proprie della paranormalità di un indovino; comunque, certamente appaiono assenti sia l’attitudine che le iniziative idonee ai necessari rimedi. Sembra, peraltro certo, che nei dibattiti, per lo più inconcludenti, le disfunzioni ora sono attribuite alle fatiscenti strutture, ora alla carenza di organico e al legislatore, nonchè alla particolare litigiosità degli Italiani, i quali, sempre, in ogni occasione subiscono la rappresentazione di una collettività singolare, mai assimilabile o accostabile agli schemi socio-culturali, propri di altre comunità nazionali. Mai peraltro, comunque assai raramente e, in ipotesi, in modo assai fumoso e sfuggente, è affrontato il tema, che concerna e riguardi l’attività dei giudici, quasi che essi non fossero i protagonisti celebranti il processo e il suo svolgimento. Alla mia esperienza, quale civilista sono capitati certuni casi, dai quali ho tratto la convinzione, da un lato, che forse la certezza del diritto (anche quando questa potrebbe avere attuazione) non è affatto perseguita; dall’altro, che, quantomeno della litigiosità non sono necessariamente incolpabili gli Italiani e la loro caratterialità culturale, la quale, piuttosto, sembra accampata per giustificare l’inefficienza o l’incapacità, di coloro che se ne avvalgono. Onde evitare di argomentare genericamente e in astratto, mi venga consentito di estrarre dai miei fascicoli, quantomeno un caso che possa chiarire che l’attività del giudice non è assolutamente estranea al disservizio della giustizia. L’inosservanza del principio della certezza del diritto, oltre che tradire la garanzia di conoscibilità a priori delle norme da seguire, comporta il moltiplicarsi delle istanze del cittadino, che tale garanzia pretende essere attuata, discendendone evidentemente, da un lato, l’anomala durata dei processi, dall’altro, sotto un diverso profilo, l’esaltarsi di quel fenomeno che, semplicisticamente e superficialmente, viene definito litigiosità. E il rispetto del principio della certezza del diritto esige anche l’osservanza dei principi giurisprudenziali consolidati, dettati dalla Cassazione, tant’è che questa si è pronunciata, non molti anni fa (ad esempio nel 2003), precisando, che sebbene nel nostro ordinamento non viga la regola dello stare decisis, tuttavia essa costituisce “un valore immanente nell’ordinamento, in forza del quale non è consentito discostarsi da una interpretazione consolidata del giudice di legittimità, senza una ragione giustificativa.” Capita, peraltro, che una causa, iniziata dal mio studio in data 26.02.1986, avente ad oggetto una questione condominiale di non importante consistenza penda ancora e di essa sia prevista la sentenza nell’anno 2010. Il caso – come ho detto – non è importante e le questioni di diritto mai sono state oggetto di contrasto giurisprudenziale nè dottrinale. Tizio, durante i lavori per rendere abitabile un sottotetto, asporta una decina di metri quadri di tetto condominiale per ricavarvi una terrazza. Caio, condomino, fa causa per il ripristino del tetto sostenendo che trattasi di attività vietata, poichè la parte del tetto ablata viene sottratta alla utilizzazione sua e degli altri condomini. Il Tribunale rigetta la domanda, sentenziando che trattasi di sopraelevazione, pertanto permessa; nulla, peraltro, scrivendo al fine di giustificare la sua opinione diversa da quella consolidata del giudice di legittimità. La Corte di Appello conferma la sentenza del primo giudice, pure essa non adducendo ragione alcuna, atta a giustificare la mancata osservanza del principio dettato dalla Cassazione, la quale – avendo proposto ricorso la parte soccombente – nell’anno 2000 annulla la sentenza della Corte di secondo grado, dicendo che non trattasi di sopraelevazione, suggerendo peraltro – con riguardo all’attività di ablazione del tetto – al giudice di rinvio di seguire la giurisprudenza. Quest’ultimo, peraltro, ha ritenuto, in contrasto con i principi consolidati espressi dal giudice di legittimità, di non seguire il suggerimento (usiamo, in proposito, un termine volgare, non tecnico) e, pur accertando, che non trattasi di sopraelevazione, ha respinto la domanda di ripristino del tetto condominiale. La Cassazione, nuovamente investita del caso, nell’anno 2003 annulla la sentenza del giudice di rinvio, ribadendo il principio “consolidato” per il quale è “escluso che un condomino potesse trasformare il tetto in terrazza ad uso esclusivo”. Ora la causa riassunta pende davanti al giudice di rinvio, il quale ha fissato l’udienza per la discussione e la decisione al settembre 2010. a) La causa è durata 24 anni: per merito di chi? b) Quei giudici, che senza offrire ragioni giustificative, non hanno seguito l’insegnamento della Cassazione hanno forse giovato soltanto all’incertezza del diritto, piuttosto che alla certezza, nonchè alla sfiducia del cittadino nelle istituzioni? c) I risarcimenti previsti dalla legge Pinto, in ipotesi, non gravano forse tutti i cittadini ancorchè essi siano estranei a ogni ipotesi di responsabilità? Altri esempi, irrispettosi dell’esigenza della certezza del diritto, potrei citare, così come potrei argomentare, con riguardo ad essi, alla durata dei processi e al dispendio di denaro pubblico e privato. Ma evito di dilungarmi. Voglio, altresì, evitare qualsiasi ipotesi dietrologica. La ringrazio dell’attenzione e con stima La saluto. - Avv. Giulio Busetti - |